- mannis
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"accertata irregolarità del tesseramento del calciatore David Okereke"
gli onesti, l'unica irregolarità accertata di cui erano a conoscenza è la positività di Mazzoni che, guarda caso, è stato subito levato dal campo dopo l'antidoping di Lecce-Livorno.
senza attenderne l'esito...........
gli onesti, l'unica irregolarità accertata di cui erano a conoscenza è la positività di Mazzoni che, guarda caso, è stato subito levato dal campo dopo l'antidoping di Lecce-Livorno.
senza attenderne l'esito...........
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Nel frattempo i lebbrosi stanno perdendo 1 a 0. Se esiste un po' di giustizia.....
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rilevato che dalla Relazione della Procura Federale e dalla documentazione acquisita, è emerso
che il tesseramento del calciatore Okereke David Chidozie con la soc. Spezia non risulta essere,
allo stato attuale, irregolare, dal momento che “risulta che il calciatore OKEREKE Chidozie
David è stato tesserato con la U.S. LAVAGNESE 1919 a decorrere dal 3 settembre 2015,
presentando la documentazione richiesta per tale tesseramento dalle disposizioni federali. La
richiesta dell’Ufficio Tesseramento alla Federazione nigeriana circa il pregresso tesseramento
del calciatore per quella associazione, inoltrata il 3 settembre 2015, è rimasta priva di esito. La
variazione di tesseramento dell’OKEREKE come “giovane di serie” è stata autorizzata dalla
F.I.G.C. con nota prot. 592/2016 MDL/tm del 19.1.2016, cui è seguito il visto di esecutività della
Lega nazionale professionisti Serie B per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva con
lo SPEZIA CALCIO a far data dal 20/01/2016. A fronte delle descritte risultanze probatorie, non
risultano atti a comprova del pregresso tesseramento del calciatore OKEREKE per la
partecipazione con l’Abuja Football College al Torneo "Kvarnerska rivijera 2014”;
- considerato che, per i motivi sopra esposti, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 17, comma 5, CGS
e che, pertanto, il reclamo presentato dalla soc. Livorno non può trovare accoglimento;
P.Q.M.
delibera di rigettare il reclamo della soc. Livorno poiché infondato nel merito, confermando,
pertanto, il risultato di 3-0 in favore della soc. Spezia conseguito sul terreno di giuoco.
che il tesseramento del calciatore Okereke David Chidozie con la soc. Spezia non risulta essere,
allo stato attuale, irregolare, dal momento che “risulta che il calciatore OKEREKE Chidozie
David è stato tesserato con la U.S. LAVAGNESE 1919 a decorrere dal 3 settembre 2015,
presentando la documentazione richiesta per tale tesseramento dalle disposizioni federali. La
richiesta dell’Ufficio Tesseramento alla Federazione nigeriana circa il pregresso tesseramento
del calciatore per quella associazione, inoltrata il 3 settembre 2015, è rimasta priva di esito. La
variazione di tesseramento dell’OKEREKE come “giovane di serie” è stata autorizzata dalla
F.I.G.C. con nota prot. 592/2016 MDL/tm del 19.1.2016, cui è seguito il visto di esecutività della
Lega nazionale professionisti Serie B per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva con
lo SPEZIA CALCIO a far data dal 20/01/2016. A fronte delle descritte risultanze probatorie, non
risultano atti a comprova del pregresso tesseramento del calciatore OKEREKE per la
partecipazione con l’Abuja Football College al Torneo "Kvarnerska rivijera 2014”;
- considerato che, per i motivi sopra esposti, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 17, comma 5, CGS
e che, pertanto, il reclamo presentato dalla soc. Livorno non può trovare accoglimento;
P.Q.M.
delibera di rigettare il reclamo della soc. Livorno poiché infondato nel merito, confermando,
pertanto, il risultato di 3-0 in favore della soc. Spezia conseguito sul terreno di giuoco.